Rc Auto: risarcimento del danno diretto

Dal 1° febbraio 2007, se hai subito un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e/o lesioni non gravi alla tua persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.

La nuova procedura di risarcimento diretto si applica se:

  •  l’incidente ha coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia;
  • se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il 14 luglio 2006 (la nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, mentre a quelli già in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime);
  • se oltre alle cose trasportate ed al veicolo hai riportato (o altre persone hanno riportato) danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.

Negli altri casi dovrai rivolgere la richiesta all’assicuratore del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente.

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).
Il tuo assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.


Consigli utili

Sul sito ISVAP oltre alla Guida sono disponibili ulteriori informazioni:
- quali sono le imprese di assicurazione che aderiscono al sistema;
- come presentare un reclamo;
- una Guida Pratica alle Assicurazioni, ovvero "Le regole delle Assicurazioni R.C. Auto, Vita, Previdenziali e Malattia spiegate dall'Autorità di vigilanza del settore".
È inoltre a tua disposizione il numero 06-42133000 ed un risponditore automatico in funzione 24/24h.