Portabilità Mutuo
La Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (cosiddetta Legge Bersani) ha introdotto il concetto di portabilità ai mutui.
Cosa significa? Vuol dire che un mutuatario può trasferire il suo debito ad un'altra banca che gli propone condizioni migliori, riducendo al minimo costi e formalità. Il debitore si troverà così a rimborsare la nuova banca, alle condizioni concordate con quest'ultima.
Così, mentre in passato la sostituzione di mutuo implicava la cancellazione della vecchia ipoteca e l'iscrizione di una nuova, ora quest'operazione può essere condotta con un unico atto che consente il risparmio sui costi notarili e di imposta, poiché il pagamento non andrà ripetuto (la stessa Legge stabilisce che deve essere garantita al consumatore l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura - quindi tutta l'operazione può essere condotta senza sopportare spese, con la sola eccezione dell'atto notarile.
Estinzione del mutuo anticipata
La facoltà del cittadino di "estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito" è garantita dalla normativa (Testo Unico Bancario - Articolo 40, comma 1) ed è perciò contemplata da tutti i contratti di mutuo fondiario.
L’importante novità in materia permette al consumatore di cercare forme di finanziamento più vantaggiose è costituita dall’abolizione delle penali nei casi di estinzione anticipata. Infatti, trascorsi tre anni dalla prima rata del finanziamento della prima casa, il cittadino può estinguere il rapporto senza dover pagare alcuna somma a titolo di penale.
L’abolizione delle penali riguarda i finanziamenti richiesti dal 2 febbraio 2007 in poi.
Per i mutui contratti prima di tale data, l’ABI e le Associazioni dei consumatori dovranno stabilire la misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale degli stessi.
Gli istituti non potranno rifiutarsi di rinegoziare i mutui secondo le nuove regole contenute nell’accordo.
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