Garanzia Europea di conformità sui prodotti
La “Garanzia Europea di conformità sui prodotti” tutela ogni consumatore. Infatti è il venditore tenuto, per legge, a fornire la garanzia e non il produttore. Prima del 2002 la garanzia commerciale, non obbligatoria per legge, era l’unica a tutelare il cliente; il venditore, a sua volta poteva essere chiamato in causa soltanto per gravi difetti del prodotto.
Il decreto legislativo 6 Settembre 2005, n.206 all’articolo 130 stabilisce come segue:
- il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
- in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diretto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei commi 3,4,5, e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7,8, e 9.
- il consumatore può chiedere, a sua scelta al venditore di riparare il bene o sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
- ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- dell’entità del difetto di conformità;
- dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
- Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
- Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
- Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
- Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
- Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
- qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore Resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
- qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
- Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
Quindi è bene comunque non perdere tempo perché la legge non concede più di 26 mesi dalla consegna del bene per far valere i diritti in giudizio o per far valere il vostro diritto, la scelta migliore è rivolgervi al venditore con una raccomandata con ricevuta di ritorno.
