Diritto di Accesso
Diritto di accesso ai documenti amministrativiIl diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica amministrazione (esempio, il Comune), al fine di garantire, in particolare, la trasparenza di quest'ultima.
Questo principio si è concretizzato nel potere degli interessati (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) di richiedere, di esaminare e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Infatti, ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 241/90 (e successive modificazioni) "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi".
L'accesso può essere esercitato
- attraverso richiesta scritta indicando: gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificando e motivando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, comprovando la propria identità.
Quando è utile e possibile utilizzare la Legge n. 241/90 (e successive modificazioni)
- Per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica amministrazione -fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli. E’ quindi importante richiedere gli eventuali motivi, di fatto (motivazioni pratiche) e di diritto (riferimenti normativi), che giustificano l’eventuale rifiuto.
- Acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo (esempio, rimborso IRPEF piuttosto che il cambio di residenza). Conoscere i criteri di gestione delle pratiche.
- Ottenere copia o visionare un atto amministrativo.
- Sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione.
La Legge prevede che “le Pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi”, con apposita disciplina e qualora non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 30 giorni.
Cosa accade se entro 30 giorni non si ottiene risposta?
E’ previsto dalla Legge n. 241/90 che trascorso questo termine, la domanda si intende rifiutata (cosiddetto silenzio-rigetto). Occorre quindi indirizzare una nuova lettera con oggetto “Atto di diffida e messa in mora”, attraverso la quale, facendo riferimento alla richiesta presentata precedentemente (è importante riportare i riferimenti delle precedente comunicazione, quali numero di protocollo, data, raccomandata, ecc.) si sollecita una risposta.
