Ritardo nel rilascio della concessione edilizia e risarcimento del danno: le novità dopo la sentenza 4968/2013 del consiglio di stato
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4968 depositata il 9 ottobre 2013 clicca qui ha affrontato una situazione di ritardo nel rilascio di un permesso a costruire, ritardo ritenuto ingiustificato.
Il diritto al risarcimento del danno va a configurarsi quando, intervenuta l’approvazione dello strumento urbanistico (o della sua variante) ovvero scaduto il termine massimo di durata, l’amministrazione ha l’obbligo – e non già una mera facoltà – di procedere all’esame delle richieste di concessione edilizia sospese, in forza della doverosa applicazione della legge n. 1902 del 1952 e dei fondamentali principi sanciti nell’articolo 97 della Costituzione.
Per semplificare e capirne nell’immediato l’importanza, possiamo dire che la sentenza in questione fornisce una sorta di "lista di controllo" per verificare se sussistono i presupposti per ottenere dalla Pubblica amministrazione il risarcimento del danno per "cattivo esercizio" dl potere pubblico, specie con riguardo al ritardo nel provvedere.
I giudici del Consiglio di Stato hanno statuito anche altri due principi di diritto che di seguito riportiamo:
- “… i fini dell’ammissibilità dell’azione risarcitoria, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo ovvero la sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa, dovendo anche accertarsi se l’adozione o la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali deve essere costantemente ispirato l’esercizio della funzione, e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l’imperizia degli uffici o degli organi dell’amministrazione ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all’ipotesi dell’errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto.”
- “…la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, sancita dall’articolo 30, comma 3, c.p.a., è ricognitiva dei principi già contenuti nell’art. 1227, comma 2, c.c., così che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce, nel quadro complessivo delle parti, valutabile alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con la ordinaria diligenza, non più come preclusione di rito, ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile.”
Per cui alla luce dei principi sopra richiamati qualora l’amministrazione chiede adempimenti non necessari questi diventano ingiustificati e causano la responsabilità.
La circostanza esaminata generalmente riguarda ogni tipo di attività diretta al rilascio di un provvedimento amministrativo, in ipotesi in cui l’Amministrazione richiede, ovvero dispone incombenti istruttori non oggettivamente necessari, i quali, proprio per tale motivo, diventano ingiustificati e causativi di responsabilità. La sentenza riporta un decalogo che in modo chiaro indica le condizioni al fine di ottenere il risarcimento del danno verso la pubblica amministrazione, riconosciuta fin dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 1999.
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