Il Garante del contribuente: chi è e come può aiutarci
Il difficile rapporto tra contribuenti ed amministrazione finanziaria è talvolta aggravato da comportamenti del tutto anomali o pregiudizievoli. Contattare il Garante potrebbe rappresentare un’arma preziosa.
Chi è
Nel 2000 è stata emanata una delle leggi più rivoluzionarie è più amate del settore tributario: lo Statuto del contribuente. Lo Statuto (Legge n. 212 del 27 luglio 2000) rappresenta una tappa decisiva nei rapporti con il fisco, perché con esso si è cercato di attuare nell’ordinamento i principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. Scorrendo i 21 articoli dello Statuto, si individuano una serie di principi fondamentali, alcuni purtroppo disattesi (l’efficacia temporale delle norme tributarie), ma altri divenuti ormai veri e propri “pilastri” del quotidiano fiscale, come il diritto all’informazione del contribuente, le garanzie e le tutele dell’accertato durante le verifiche fiscali, il diritto di interpello e l’istituzione del Garante del contribuente. Lo Statuto intendeva favorire l’instaurarsi di “un rapporto di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i cittadini”, un processo naturalmente molto complesso che perciò deve ancora realizzarsi pienamente.
Nel quadro della fiscalità dal volto umano promossa dallo Statuto, uno degli strumenti a disposizione del contribuente è proprio il Garante, un organo, un tempo collegiale, istituito presso ogni Direzione regionale delle Entrate (e presso le province autonome di Trento e Bolzano), mezzo di tutela e di mediazione tra i cittadini e l’amministrazione. Fino alla mini riforma operata dalla Legge n. 183/2011, il Garante era un organo collegiale e si componeva di tre membri scelti fra altrettante categorie di esperti delle materie fiscali. Dal 1° gennaio 2012 il Garante è invece divenuto un organo monocratico e non possono più ricoprire l’incarico i dirigenti dell’Amministrazione finanziaria e gli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza a riposo da almeno due anni. Rimangono invece in corsa gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, docenti universitari di materie giuridiche ed economiche e notai;
b) avvocati, commercialisti e ragionieri a riposo, indicati dai rispettivi ordini professionali.
Il Garante viene scelto e nominato dal presidente della Commissione tributaria regionale, o sua sezione distaccata, nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Gli incarichi hanno durata quadriennale e possono essere rinnovati, tenendo presenti le competenze, la produttività dimostrata e l’attività realizzata.
Come può aiutarci…
Innanzitutto il Garante può agire anche di propria iniziativa oppure sulla base delle segnalazioni presentate per iscritto dal contribuente. Per adire il Garante è sufficiente inviare una segnalazione, anche in carta libera, completa di dati anagrafici e codice fiscale, nella quale si possono descrivere all’organo di tutela le irregolarità che si sono riscontrate nei servizi dell’amministrazione, come ad esempio disfunzioni, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o in generale qualsiasi comportamento che possa pregiudicare il rapporto di fiducia tra cittadino e amministrazione finanziaria e il buon andamento degli uffici. Il Garante deve essere talvoltautilizzatoinsieme ai tradizionali strumenti a disposizione (come l’autotutela, la mediazione, il ricorso ecc). Tuttavia, una volta entrato in gioco, il Garante può richiedere documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni; può rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici stessi per tutelare il cittadino e migliorare l’organizzazione dei servizi; può richiamare al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; può anche accedere agli uffici stessi per controllare “di persona” la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza e l’agibilità dei locali; può attivare l’autotutela ai fini dell’annullamento d’ufficio, totale o parziale, di atti di accertamento o di riscossione che risultano illegittimi o infondati. Insomma si tratta di un bel po’ di poteri che lo Statuto attribuisce al Garante e che possono consentire di risolvere parecchi contrasti con l’amministrazione.
Al termine dell’attività svolta a seguito della segnalazione, il Garante ne comunica l’esito alla Direzione regionale o al Comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informando anche il cittadino autore della segnalazione. Si tenga presente anche che il parere favorevole al contribuente espresso dal Garante può avere il suo “peso” in sede di ricorso presso i giudici tributari. Il Garante inoltre presenta una relazione semestrale al Ministro e di conseguenza può influenzare non poco l’azione dell’ufficio. Annualmente il Garante deve presentare direttamente al Governo e al Parlamento una relazione sull'attività svolta, in modo da illustrare con notizie e dati lo stato dei rapporti tra fisco e cittadino, al fine di tutelare e rispettare i diritti del contribuente nel campo delle politiche fiscali.
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